Art. 1.

      1. Al personale militare, titolare di assegno privilegiato ordinario militare tabellare di prima categoria, nonché all'ex personale militarizzato per servizio di leva che durante il servizio godeva del medesimo assegno, è esteso da parte dell'amministrazione di appartenenza, per le necessità di cura e di riabilitazione delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, lo stesso trattamento dovuto al dipendente dello Stato in quiescenza ai sensi di quanto disposto per tale personale dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 1o luglio 1965, e 5 luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 30 settembre 1965.